Art. 7.
(Comitato portuale).

      1. All'articolo 9, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni,

 

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sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

          «b) dai comandanti dei porti ricadenti nella circoscrizione territoriale dell'autorità portuale; il più anziano di grado tra essi assume le funzioni di vice-presidente»;

          b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

          «c) da un dirigente dei servizi doganali della circoscrizione competente; qualora la circoscrizione dell'autorità portuale rientri nell'ambito di più circoscrizioni doganali l'Agenzia delle dogane provvede a designare il proprio rappresentante»;

          c) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

          «d) da un dirigente in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

          d) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

          «f) dal presidente della provincia; qualora la circoscrizione territoriale dell'autorità portuale comprenda il territorio di più province, dai presidenti delle province ricomprese nella circoscrizione medesima, ovvero loro delegati»;

          e) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

          «h) dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio; qualora la circoscrizione territoriale dell'autorità portuale ricada in ambiti interessanti più camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dai rispettivi presidenti, ovvero da loro delegati»;

          f) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

          «i) da cinque rappresentanti delle seguenti categorie: 1) armatori; 2) agenti e raccomandatari marittimi; 3) industriali e imprenditori di cui agli articoli 16 e 18; 4) spedizionieri; 5) autotrasportatori operanti

 

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nell'ambito portuale. I rappresentanti di cui ai numeri 1) e 2) sono designati dalle rispettive organizzazioni nazionali di categoria; il rappresentante di cui al numero 3) è designato congiuntamente dalle rispettive organizzazioni nazionali di categoria; i rappresentanti di cui ai numeri 4) e 5) sono designati dalle rispettive organizzazioni nazionali di categoria»;

          g) la lettera l) è sostituita dalla seguente:

          «l) da quattro rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano nel porto e dipendenti dall'autorità portuale, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale»;

          h) la lettera l-bis) è abrogata;

          i) alla lettera i) del comma 3, dopo le parole: «di cui all'articolo 10,» sono inserite le seguenti: «tenendo conto della incompatibilità di bilancio e».

      2. I componenti del comitato portuale di cui all'articolo 9, comma 1, lettere i) ed l), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino al compimento del quadriennio in corso alla medesima data.